L’articolo 4 del D.L.n.50/2017 ha introdotto nuovi adempimenti a carico degli agenti immobiliari relativamente alle locazioni brevi (ossia per i contratti di locazione ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni).
Dal 1° giugno 2017 nel caso in cui i mediatori incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni diventano sostituti d’imposta e sono tenuti ad operare una ritenuta del 21% che, qualora non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca da parte del locatore, si considera operata a titolo di acconto.
Con le modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge, gli agenti immobiliari diventeranno, a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.50/2017, anche responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno.
Gli agenti immobiliari che intermediano le locazioni brevi disciplinate dall’articolo 4, devono, inoltre, trasmettere (si deve ritenere all’Agenzia delle Entrate, in assenza di altro riferimento espresso) i dati relativi a tali contratti entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati stessi.
FIAIP ha realizzato un Vademecum sulle modalità con cui poter adempiere alle prescrizioni di legge che, al momento, contiene indicazioni di massima, dal momento che il comma 6 dell’articolo 4 rimanda ad un provvedimento attuativo da emanarsi da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
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